Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Progetti Impresa subito Forma giuridica

Forma giuridica

Quale forma giuridica da adottare?

Una decisione di fondamentale importanza per la riuscita dell'intero progetto riguarda la scelta della forma giuridica da adottare per creare un'impresa. Per una scelta corretta è necessario tenere in considerazione le esigenze dell'imprenditore, il capitale che si vuole impegnare, il grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta, le diverse implicazioni fiscali e, infine, la complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi.
Ci si deve cominciare a chiedere: da soli o in società?
La forma più semplice è quella dell’impresa individuale (detta impropriamente «ditta individuale»), che può configurarsi anche come «impresa familiare». Se invece due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economica siamo di fronte ad un’impresa collettiva, cioè ad una società.

L’impresa individuale è un’impresa che fa capo ad un solo titolare. Chi promuove l’attività e ne è l’unico responsabile è l’imprenditore, il quale assolve le formalità richieste dalla legge «in nome proprio»: tutte le obbligazioni che nascono dall’attività fanno, cioè, capo alla sua persona, la quale rimane per i terzi (clienti, fornitori, collaboratori, finanziatori, fisco, ecc.) l’unico riferimento. In questa forma di conduzione il rischio d’impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore.
L’impresa individuale può essere gestita anche con i propri familiari,in questo caso si parla di “impresa familiare” secondo vari schemi giuridici (è anche possibile assumere dei familiari come dipendenti). Un’ipotesi interessante è quella dell’impresa familiare (art. 230 bis C.C.). In tal caso i familiari che lavorano nell’impresa non sono né dipendenti né soci dell’imprenditore, ma «collaboratori».
Sul piano giuridico l’impresa familiare rimane un’impresa individuale, in cui a far fronte alle obbligazioni verso i terzi è solo il titolare con il suo patrimonio.

Se due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, abbiamo un’impresa collettiva, cioè una società (art. 2247 C.C.). Ogni socio ha l’obbligo di «conferire beni o servizi»: deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più delle seguenti forme:
• denaro contante;
• crediti;
• beni in natura (locali, attrezzature, ecc.);
• prestazioni di lavoro (per alcuni tipi di società).
Nel caso dell’impresa collettiva quindi occorre:
•    la stipula di un «contratto di società» tra due o più persone per lo svolgimento di un’attività economica;
•    l’effettivo esercizio comune dell’attività da parte di coloro che sono intervenuti all’accordo: tutti i soci, cioè, partecipano in qualche modo, direttamente o indirettamente, alla gestione (anche se questa è affidata a qualcuno in particolare, ciò avviene pur sempre per volontà di tutti i soci).
Esistono svariate tipologie di società, che possiamo suddividere in 3 grandi aree:

·         Società di persone: Società semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas)

·         Società di capitali: Società a responsabilità limitata (Srl), Società a responsabilità limitata unipersonale, Società per azioni (Spa),  Società in accomandita per azioni (Sapa)

·         Società cooperative

Per tutte queste forme la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. Ogni società deve possedere uno statuto, deve essere iscritta al Registro delle Imprese nella Camera di Commercio di riferimento dove ha sede legale la società stessa.

 

Azioni sul documento